Contratti di leasing immobiliare

27.08.2019

Con una recente decisione, anche il Tribunale di Treviso ha ritenuto di dare corso all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 8990 del 2019, ritenendo applicabile ai contratti di leasing immobiliare stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della l. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) la normativa in essa prevista all’art. 1, comma 138°, in forza della quale “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.

 

Con l’ordinanza di rimessione in istruttoria qui commentata, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di valutare la necessità di effettuare una c.t.u. volta alla stima del valore ritratto dalla concedente a fronte della riallocazione del bene immobile oggetto di locazione finanziaria.

Seguendo tale impostazione, fatta propria, nel caso di specie, dal Tribunale di Treviso, si può quindi affermare che anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei contratti di locazione finanziaria (come definiti ex art. 1, comma 136°, l. n. 124/2017 cit.) stipulati ante 2017, il concedente domandi giudizialmente di accertare l’inadempimento contrattuale dell’utilizzatore e di condannare lo stesso al risarcimento del danno, quest’ultimo dovrà essere determinato tenendo in considerazione anche l’utilità che sia derivata al concedente medesimo dalla riallocazione del bene; rappresentando tale utilità un valore positivo da dedurre, compensandolo, con l’eventuale maggior danno patito dal concedente a fronte dell’ipotetico inadempimento dell’utilizzatore.